Il significato dell'una caro: la comprensione di un concetto durante tredici secoli di cristianesimo

Autori

  • Wojciech Woźny

Abstract

Sommario : I. Genesi: 1. Senso eziologico. 2. La stessa famiglia. 3. Monogamia. 4. Amore appassionato e permanente. 5. Unità matrimoniale in generale. II. Nuovo Testamento: 1. Origine divina e indissolubilità. 2. Unità nel più intimo della persona. 3. Unità dei coniugi che riflette l’unione Cristo-Chiesa. III. Interpretazione patristica: 1. Bontà originaria del matrimonio fedele e indissolubile. 2. Unità matrimoniale: conseguenze pratiche. 3. Unione sessuale come fattore dell’unità. 4. Unità di Cristo con la Chiesa. 5. Altri tipi di unità. IV. Indizi di una tendenza successiva: 1. Unione coniugale come parte integrante del matrimonio. 2. L’unione coniugale costituisce il matrimonio come indissolubilità. 3. Radicazione nel medioevo e relazione con la sacramentalità. V. Affinità: 1. Diffusione con Graziano. 2. Rufino e i decretisti. 3. Le decretali del secolo XIII. VI. Impotenza. VII. Sacramentalità: 1. Ugo di San Vittore. 2. Pietro Lombardo. VIII. Ragione e conseguenze della tendenza nell’ambiente giuridico: 1. Necessità pratiche del foro giudiziario. 2. Assenza delle ragioni profonde. 3. Difficoltà della prova. 4. Una caro come fictio iuris. 5. Influsso nel linguaggio teologico medievale. IX. Conclusione.

Il significato delle parole una caro ha un’importanza estrema nel formulare delle conclusioni in ambito morale, canonico e dogmatico legati al matrimonio. Questo articolo segnala, in primo luogo, il significato di «una sola carne» individuato dai principali commenti biblici attuali. Poi, si indicano le linee interpretative della Gn 2,24 nella Patristica. In seguito, si mostra come il termine «una sola carne» viene applicato nel medioevo. Il concetto della una caro che emerge da questa analisi, consiste nella specifica, esclusiva ed indissolubile unità tra marito e moglie, iscritta per volontà divina nella natura dell’uomo e capace di esprimere e rendere presente la misteriosa unione tra Cristo e la Chiesa. Questa unità comprende numerosi ambiti e l’unione sessuale, considerata quasi sempre in genere, ha tra essi un ruolo importante. Soltanto nel medioevo, per giudicare con precisione l’esistenza o l’assenza degli impedimenti di affinità, si è vincolata l’unità in una caro ad alcuni criteri corporali riferiti alla relazione sessuale. Questi criteri hanno causato seri problemi nella prassi processuale e i canonisti sono tornati a considerare sufficiente una relazione coniugale in genere accompagnata dall’affectum maritalis per unire gli sposi in «una sola carne». I criteri corporali sono passati in secondo piano e il concetto dell’unità in una caro si è trasformato in una fictio iuris.

The meaning of the expression una caro is of paramount importance in the moral, dogmatic and canonical fields related to marriage. This article considers first, the meaning of one flesh according to current leading biblical commentaries. Then, the major lines of interpretation of Gen 2:24 in the Patristic era are indicated. Finally, the use of the term una caro in the Middle Ages is discussed. The concept of una caro that emerges from this analysis implies the specific, exclusive and indissoluble unity between husband and wife, inscribed by divine will in human nature, which signifies and makes present the mysterious union between Christ and the Church. This unity encompasses various ambits and the sexual union, which is almost always mentioned in genere, has an important role amongst them. It was only in the Middle Ages, in order to judge accurately regarding the existence of impediments of afinity, that the unity in una caro was linked to certain corporal criteria referring to sexual relations. These criteria have caused serious problems in judicial praxis and canonists have again considered a conjugal relation in genere accompanied by an affectum maritalis as sufficient to unite the spouses in one flesh. Corporal criteria have moved to the background and the concept of unity in una caro has become a fictio iuris.

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Pubblicato

2014-11-30

Fascicolo

Sezione

Studi